Art. 4.

      1. Nelle regioni in cui sono presenti aziende produttrici di beni e di servizi per fini militari sono istituite le agenzie regionali per lo studio e l'attuazione dei progetti di riconversione dell'industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo.
      2. Le agenzie regionali hanno i seguenti compiti:

          a) istituire e mantenere costantemente aggiornato il registro delle imprese di produzione militare con sedi o impianti operanti nella regione, nel quale sono riportate le informazioni riguardanti la ricerca, la produzione, l'occupazione e gli investimenti militari e civili, la situazione finanziaria e la titolarità delle proprietà, le

 

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destinazioni di mercato militari e civili, nonché la localizzazione produttiva;

          b) elaborare studi e documentazioni sulla situazione e sulle prospettive di riconversione del settore, con particolare riferimento alle prospettive occupazionali, nonché alla valorizzazione in ambito civile delle risorse e delle competenze tecnologiche acquisite;

          c) proporre indirizzi per la diffusione e il trasferimento dei princìpi tecnologici e dei processi produttivi di carattere militare verso applicazioni di uso civile socialmente utili;

          d) promuovere la formazione di competenze in merito a progetti e a politiche di pace e di disarmo;

          e) formulare al Parlamento e al Governo proposte di interventi volti ad agevolare la riconversione dell'industria bellica verso produzioni di uso civile;

          f) stabilire e mantenere proficui contatti con istituzioni regionali, anche non italiane, impegnate in iniziative per la promozione della riconversione dell'industria bellica e con i centri di ricerca, anche a livello internazionale, che si occupano di riconversione e di disarmo;

          g) produrre analisi di mercato e studi di fattibilità per la promozione commerciale di beni prodotti in seguito ai processi di riconversione dell'industria bellica.